Assunzioni agevolate. Parte prima

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14/03/2018



Benefici contributivi per assunzione di lavoratori over 50

Nel precedente articolo, pubblicato nella sezione blog e news di questo Sito, avevo affrontato l'introduzione, per mezzo della legge finanziaria, del nuovo beneficio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato. Come promesso, affronterò nei successivi articoli la ricognizione dei maggiori benefici contributivi ad appannaggio dei datori di lavoro che assumano risorse con particolari caratteristiche oggettive o soggettive.

In questo articolo vediamo quali benefici contributivi sono previsti per datori di lavoro che decidano di assumerne lavoratori con più di 50 anni di età.

ASSUNZIONE DI RISORSE AVENTI ETA MAGGIORE DI 50 ANNI

Una delle caratteristiche attorno a cui ruota la concessione di benefici contributivi per i datori di lavoro è spesso legata al concetto di età anagrafica. Nel precedente articolo ho analizzato le caratteristiche del beneficio introdotto in caso di primo contratto a tempo indeterminato per risorse under 35 (under 30 dal 2019).

Il beneficio contributivo che vediamo in questo articolo assume come parametro anagrafico di riferimento i 50 anni di età. La legge 92/2012, cosiddetta “Riforma Fornero”, ha introdotto nell'art. 4 commi da 8 a 11 la previsione di un beneficio contributivo destinato a qualsiasi lavoratore di almeno 50 anni di età. Vediamo le principali caratteristiche:

• Almeno 50 anni di età
• Nessun a differenza di genere
• Si prescinde da residenza e dal settore di impiego
• In stato di disoccupazione da almeno 12 mesi

Attenzione; Lo stato di disoccupazione deve essere dedotto dall'anzianità di iscrizione presso le liste di disoccupazione al Centro per l'Impiego. Questo significa che, per permettere al datore di lavoro di usufruire del beneficio contributivo, non sarà sufficiente che il lavoratore sia disoccupato da 12 mesi ma sarà indispensabile che sia iscritto alle liste di disoccupazione da almeno 12 mesi.


MISURA DELL'INCENTIVO CONTRIBUTIVO

La misura del vantaggio contributivo varia in funzione della forma contrattuale selezionata per l'assunzione del lavoratore.
L'incentivo all'assunzione di un lavoratore con le caratteristiche di cui al precedente paragrafo, consiste in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali (INPS e INAIL) a carico del datore di lavoro per una durata di 12 mesi in caso di assunzione del lavoratore a tempo determinato.
Il medesimo beneficio spetta per una durata di 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato fin dall'origine o, diversamente, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto originariamente a termine entro la fine dei primi dodici mesi del rapporto stesso.

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL BENEFICIO CONTRIBUTIVO

Il godimento del beneficio contributivo è condizionato, oltre alle caratteristiche legate al lavoratore, anche al rispetto di alcune condizioni imposte al datore di lavoro. Nel dettaglio:

• Rispetto della regolarità contributiva
• Rispetto delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro
• Mancanza di obbligo di assunzione
• Violazione del diritto di precedenza

In ultimo, la più ostica delle condizioni, è la compatibilità dell'incentivo con la normativa europea che disciplina gli aiuti di Stato. In questo caso, come per altre forme di beneficio contributivo, sono rispettate le condizioni soggettive di lavoratore svantaggiato e la misura massima dell'incentivo. Rimane tuttavia da verificare, per ogni mese in cui si gode del beneficio, il rispetto dell'incremento occupazionale.
Infatti, l'incentivo spetta solo a patto che l'assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato realizzi un incremento netto del numero dei dipendenti assunti dal datore di lavoro rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
Per le modalità di calcolo della media dei dipendenti nei 12 mesi precedenti e della verifica dell'incremento occupazionale mi riprometto di scrivere un articolo dedicato.


FINALITÀ DELL'INTERVENTO E CONSIDERAZIONI FINALI

Le finalità dell'intervento sono piuttosto chiare e mirano a garantire una “dote” a lavoratori momentaneamente in stato di disoccupazione e in una fascia di età da sempre considerata molto delicata per la re-immissione nel mondo del lavoro.
La misura dell'incentivo è sicuramente efficace in ottica di riduzione del costo del lavoro sia in termini di durata che in termini di percentuale di riduzione.
Un ostacolo all'ottenimento del beneficio e al suo mantenimento è rappresentato dal rispetto dell'incremento occupazionale netto sia per quanto riguarda l'effettivo mantenimento dell'incremento sia per la gestione della verifica periodica. È doveroso specificare però che il beneficio contributivo spetta comunque in caso in cui l'incremento occupazionale non avvenga per una delle seguenti ragioni:
• Dimissioni volontarie del lavoratore
• Invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore
• Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

Riferimenti normativi e fonti:
L. 92/2012 art. 4 commi 8 – 11, circolare INPS n. 11/2013, circolare n. 139/2013, messaggio n. 12212/2013


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