Finalmente le Ferie! Maturazione e modalità di fruizione del periodo di riposo feriale

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11/04/2018



Maturazione e modalità di fruizione del periodo di riposo feriale

La maturazione e il godimento dei periodi di ferie è uno degli aspetti potenzialmente in grado di creare conflittualità tra datore di lavoro e lavoratore.
Proprio nei giorni scorsi alcuni clienti dello Studio mi hanno contattato per avere dei chiarimenti sulla modalità di maturazione delle ferie annuali, soprattutto rispetto ai diritti del lavoratore al godimento delle stesse.

Iniziamo con l'affermare che il diritto alle ferie annuali è irrinunciabile e sancito nella nostra Costituzione che all'art. 36 c. 3 ha espressamente previsto che: “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi”.
Il diritto al riposo in periodo di ferie ha una funzione di fondamentale recupero delle energie psico-fisiche disperse nella prestazione lavorativa ma anche una preziosa funzione sociale consistente nel permettere al lavoratore di partecipare alla vita familiare e sviluppare una propria vita sociale.
Il concetto di irrinunciabilità del periodo di ferie si traduce materialmente nell'impossibilità da parte del datore di lavoro di monetizzare, attraverso una specifica indennità sostitutiva, le ferie annuali maturate dal lavoratore entro le 4 settimane annue. Questo principio è stato definitivamente sancito nel nostro ordinamento con il dlgs. 66/2003.

Il lavoratore pertanto maturerà un numero di giornate di ferie come previsto dal CCNL applicato in azienda e sarà obbligato a godere di non meno di 4 settimane di ferie ogni anno secondo modalità che vedremo in seguito. Il lavoratore, avanzando specifica richiesta, potrà ottenere la monetizzazione delle ferie residue solo per le giornate eccedenti le 4 settimane annue. Rappresentano eccezione al divieto di monetizzazione le ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Le 4 settimane rappresentano pertanto il periodo minimo legale annuale di ferie che spettano a qualsiasi lavoratore subordinato indipendentemente dal settore produttivo in cui egli sia impiegato o dal CCNL che regoli il suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro. I lavoratori per i quali sia in essere un rapporto a tempo parziale di tipo verticale, avranno una maturazione delle ferie proporzionata alla ridotta entità lavorativa.

Come viene regolata la fruizione delle ferie annuali?

Se la maturazione delle ferie è un dato pressoché assodato nel rapporto di lavoro, la fruizione delle stesse è un aspetto ancora piuttosto controverso e potenzialmente portatore di conflittualità tra datore di lavoro e lavoratore.

Il dlgs. 66/2003 e la circolare del Ministero del Lavoro 8/2005, stabiliscono che il periodo minimo legale di 4 settimane va goduto come segue:

• Un periodo pari a 2 settimane da fruire durante il periodo di maturazione e in modo consecutivo su richiesta del lavoratore.
• Il periodo di restanti 2 settimane sono da fruire entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

La questione che acuisce la conflittualità è chi, tra le parti, sia deputato a stabilire l'epoca di fruizione del periodo di ferie. Come spesso accade nel diritto del lavoro e in generale nella gestione del personale esistono differenti risposte.
La mia prima risposta è però sempre la stessa: il datore di lavoro.
Prima di qualsiasi ulteriore analisi, che ritengo assolutamente necessaria, è bene chiarire che il diritto del lavoratore è riferito al godimento del periodo di ferie in modo continuativo ed entro l'anno di maturazione per le prime due settimane mentre, per le restanti 2 settimane, anche in modo frazionato ed entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

L'epoca di fruizione delle ferie annuali è stabilito dal datore di lavoro (Cass. 16/10/2014 n. 21918) e in tal senso il lavoratore ha solo la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruirne.
Credo sia necessario cristallizzare questa regola generale onde evitare erronee interpretazioni del diritto alle ferie del lavoratore. Troppo spesso infatti, sia in aula con i partecipanti ai corsi di gestione del personale sia in colloqui con i lavoratori delle aziende clienti dello Studio, sono stato costretto a correggere e/o confutare convinzioni circa il diritto del lavoratore a scegliere in modo unilaterale ed arbitrario l'epoca del godimento delle proprie ferie maturate.

È altresì vero che il datore di lavoro non può decidere del godimento delle ferie in modo arbitrario e senza prevedere un'adeguata mediazione tra le esigenze organizzative dell'impresa e gli interessi del lavoratore. Poiché non esistono dei parametri fissati dalla legge si fa spesso riferimento ai CCNL che di norma prevedono degli accordi specifici per regolare il periodo di godimento delle ferie.
In aziende di medie dimensioni il problema della fruizione si risolve molto spesso con la chiusura aziendale programmata nel mese di agosto. In aziende complesse e che non prevedono periodi di chiusura generale si fa spesso riferimento ad un piano ferie annuale.
A titolo esemplificativo prendiamo a riferimento il CCNL delle case di cura private il quale regola la fruizione delle ferie all'art. 30. In particolare stabilisce che:

“L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le rappresentanze sindacali di cui all'art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario.

"Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno”.

Ho preso ad esempio questo CCNL perché raccoglie più di altri i principi generali che debbano essere rispettati nell'esercizio del diritto alle ferie di ogni lavoratore. Il richiamato articolo del CCNL piuttosto chiaramente stabilisce che:

• Il datore di lavoro stabilisce epoca e durata delle ferie in ossequio a quanto stabilito dal dlgs 66/2003.
• Può essere stabilito un piano ferie entro il primo trimestre di ogni anno.
• Le rimanenti ferie oltre le due settimane obbligatorie possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno.

Conclusioni

Il periodo di ferie è un momento dell'anno atteso tanto dai datori di lavoro quanto dai lavoratori. È un momento importante e irrinunciabile come previsto dalla nostra Costituzione, poiché garantisce una sana alternanza al lavoro annuale e permette il godimento della vita familiare e sociale. Permette al lavoratore, attraverso il riposo o all'esercizio delle proprie passioni extralavorative, di ricaricarsi e recuperare energie psicofisiche.
Stabilito quindi l'immenso valore del riposo non dobbiamo distogliere l'attenzione dall'interesse aziendale e organizzativo e non dimenticare che il datore di lavoro deve garantire un'eguale soddisfazione nel godimento del riposo per tutti i lavoratori impiegati presso l'azienda.

Come spesso mi capita con i clienti dello Studio mi ritrovo a “predicare” il buon senso che, se usato, aiuta a dirimere ogni controversia anche la più delicata.
Le ferie sono stabilite dal datore di lavoro il quale ha come principale obiettivo garantire l'organizzazione aziendale. In tutte le realtà è ad ogni modo possibile stabilire un piano ferie più o meno strutturato che garantisca a ogni lavoratore la soddisfazione di godere delle due (o anche tre) settimane di ferie nel periodo a lui più congeniale.
Resta inteso che, qualora rimangano ferie residue da godere in modo frazionato, sarà il datore di lavoro che potrà stabilire dando il giusto preavviso al lavoratore, quando egli potrà goderne anche al fine di non incorrere in sanzioni o non determinare un eccessivo accumulo.

Riferimenti normativi e fonti:
Dlgs 66/2003 – Circ. 8/2005 Ministero del Lavoro


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