La gestione del rapporto di lavoro domestico: tracciabilità esclusa dal 1.07.2018 ma consigliata come deflazione del contenzioso

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16/05/2018



Dal 1.7.2018 l'obbligo di tracciamento della retribuzione prevista per i lavoratori dipendenti dall'art. 1 comma 912 della legge 205/2017 esclude i rapporti di tipo domestico. Ciononostante, al fine di evitare spiacevoli contenziosi, è vivamente consigliata dal nostro studio anche ai datori di lavoro di rapporti domestici.

Nel nostro paese, troppo spesso, è diffusa la prassi di lasciare tale rapporto in una gestione contabile e di diritto volutamente superficiale. È infatti troppo diffusa l'assenza di qualsiasi contratto iniziale o di sua variazione, del prospetto retributivo mensile (cedolino paga), dell'individuazione dei giorni di prestazione e dei giorni di ferie o riposo; sovente questo comporta che, anche a distanza di anni, il rapporto sia documentato solo da semplici ricevute a quietanza di importi erogati mensilmente o plurimensilmente. Tutto ciò si traduce in un duplice effetto. Da un lato i datori di lavoro sono completamente scoperti in ordine alla dimostrazione dell'aver esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali collettive del settore. Dall'altro i lavoratori domestici hanno la convinzione che a fine rapporto ci siano sempre delle somme non erogate dall'ex datore di lavoro. È ovvio che questo favorisca un crescente contenzioso nel rapporto di lavoro domestico.

Questo comportamento è quasi sempre indotto dalla convinzione che il non rivolgersi a professionisti Consulenti del lavoro sia fonte di risparmio, non considerando invece che, la garanzia dell'applicazione del diritto, rappresenta una fonte di risparmio sia perché evita contenziosi sia perché garantisce l'esatta applicazione del contratto collettivo e del rapporto telematico con l'INPS, in apparenza semplici ma in realtà compless quasi quanto accade per il rapporto di lavoro subordinato ordinario.

Spesso i datori di lavoro non sanno che contrattare una paga oraria o mensile superiore o maggiorata rispetto ai minimi contrattuali non assorbe o esclude l'obbligo di altri istituti contrattuali (come mensilità aggiuntive, indennità, straordinario, festivi ecc.) a meno che non siano previste apposite clausole contrattuali in forma scritta ai fini della prova della loro esistenza. Un corretta stesura del contratto di lavoro preserva il datore di lavoro da spiacevoli inconvenienti e incomprensioni alla fine del rapporto di lavoro e, dall'altra, garantisce certezza di diritto della volontà delle parti al momento della costituzione del rapporto.

Pertanto l'invio che rivolgiamo, nell'interesse stesso delle parti, è quello di trattare i rapporti di lavoro domestici alla stessa stregua di tutti gli altri rapporti di lavoro, evitando cosi, con una spesa molto ridotta, inutili e spiacevoli conseguenze che maturano inevitabilmente alla fine di ogni rapporto.


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